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Tecniche Della Prevenzione Nell'ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Della Prevenzione Nell'ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro)
Universita' Politecnica Delle Marche
 
Facolta' Di Medicina E Chirurgia
 
Tecniche Della Prevenzione Nell'ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Della Prevenzione Nell'ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro)
 
Obiettivi del corso
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 4, comma 1, gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione che svolgono con autonomia tecnico- professionale attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria. Tali attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita' derivante dai profili professionali.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici dell'eta' evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza il loro intervento preventivo e/o riabilitativo. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanita'.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attivita' formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico- disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorita' ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenzecomportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al piu' elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
 
Conoscenze
Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e che si siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione.
 
Sbocchi Professionali
Nell'ambito della professione sanitaria del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili, nell'ambito delle loro competenze, di tutte le attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanita' pubblica e veterinaria. I laureati in prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operanti nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza, sono, nei limiti delle loro attribuzioni, ufficiali di polizia giudiziaria; svolgono attivita' istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico- sanitari per attivita' soggette a controllo. Nell'ambito dell'esercizio della professione, essi istruiscono, determinano, contestano e notificano le irregolarita' rilevate e formulano pareri nell'ambito delle loro competenze; vigilano e controllano gli ambienti di vita e di lavoro e valutano la necessita' di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; vigilano e controllano la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attivita' ad esse connesse e le condizioni di sicurezza degli impianti; vigilano e controllano la qualita' degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valutano la necessita' di procedere a successive indagini specialistiche; vigilano e controllano l'igiene e sanita' veterinaria, nell'ambito delle loro competenze, e valutano la necessita' di procedere a successive indagini; vigilano e controllano i prodotti cosmetici; collaborano con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti; vigilano e controllano quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle loro competenze; svolgono con autonomia tecnico professionale le loro attivita' e collaborano con altre figure professionali all'attivita' di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui operano; sono responsabili dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualita' degli atti svolti nell'esercizio della loro attivita' professionale; partecipano ad attivita' di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove e' richiesta la loro competenza professionale; contribuiscono alla formazione del personale e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca; svolgono la loro attivita' professionale, in regime di dipendenza o libero- professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.
 
Prova Finale
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
2. La prova finale:
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni
professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e della sanita' che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.