Educatore Professionale
Universita' Politecnica Delle Marche
 
Facolta' Di Medicina E Chirurgia
 
Educatore Professionale
 
Obiettivi del corso
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 2, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione che svolgono con titolarita' e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettivita', attivita' dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

I laureati della classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento riabilitativo e/o terapeutico in eta' evolutiva, adulta e geriatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali dai decreti del Ministero della sanita'.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attivita' formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico- disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare per l'educatore professionale, al fine di connotarne la figura di operatore dell'area sanitaria, e' indispensabile una adeguata utilizzazione dei settori scientifico- disciplinari.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorita' ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al piu' elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
 
Conoscenze
Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e che si siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione.
 
Sbocchi Professionali
Nell'ambito della professione sanitaria dell'educatore professionale, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalita' con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico- sociale dei soggetti in difficolta'. I laureati in educazione professionale programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialita' dei soggetti in difficolta' per il raggiungimento di livelli sempre piu' avanzati di autonomia; contribuiscono a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; programmano, organizzano, gestiscono e verificano le loro attivita' professionali all'interno di servizi socio- sanitari e strutture socio- sanitarie- riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettivita'; operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunita'; partecipano ad attivita' di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati; contribuiscono alla formazione degli studenti e del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e all'educazione alla salute; svolgono la loro attivita' professionale, nell'ambito delle loro competenze, in strutture e servizi socio- sanitari e socio- educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.

Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attivita' didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
 
Prova Finale
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

2. La prova finale:
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanita' che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.