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Ostetricia (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Ostetrica/o)
Universita' Degli Studi Di Padova
 
Facolta' Di Medicina E Chirurgia
 
Ostetricia (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Ostetrica/o)
 
Obiettivi del corso
Nell'ambito professionale della ostetricia, i laureati sono operatori sanitari che, ai sensi del D.M. Ministero della Sanita' 14 settembre 1994, n. 740, assistono e consigliano la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e portano a termine parti eutocici con propria responsabilita' e prestano assistenza al neonato. I laureati in ostetricia, per quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunita'; alla preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; ai programmi di assistenza materna neonatale ; gestiscono, nel rispetto dell'etica professionale, come membri dell'equipe sanitaria, gli interventi assistenziali di loro competenza; sono in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l'intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
 
Conoscenze
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ostetricia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g) D.M.3.11.1999 n. 509 , richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non e' positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti del Corso di Laurea in Ostetricia ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Le modalita' organizzative delle attivita' formative di recupero saranno, di volta in volta, finalizzate alla particolare situazione e personalizzate allo studente.
Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e' deliberata dall'universita' interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
 
Sbocchi Professionali
I laureati in Ostetricia svolgono la loro attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero- professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Le attivita' pratiche di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell' Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 80/154/CEE.
 
Prova Finale
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
La prova finale:
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanita' che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.