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Tecniche Di Radiologia Medica, Per Immagini E Radioterapia (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Radiologia Medica)
Universita' Degli Studi Di Messina
 
Facolta' Di Medicina E Chirurgia
 
Tecniche Di Radiologia Medica, Per Immagini E Radioterapia (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Radiologia Medica)
 
Obiettivi del corso
I laureati nella classe devono essere dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da
consentire loro sia la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici
sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico, sia la massima collaborazione con il medico e con gli altri
laureati della classe o di altre classi dell'area tecnico- sanitaria.Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle
diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanita'.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attivita'
formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico- disciplinari professionalizzanti, gli specifici
percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti
della competente autorita' ministeriale.
II raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa
anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di
ogni profilo, cosi da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie
competenze e la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro.
Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa
pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e laguida di tutori professionali appositamente assegnati,
coordinata da un docente appartenente al piu' elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e
corrispondente alte norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli
specifici profili professionali.
 
Conoscenze
Possesso di un diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente.
L'accesso e' a numero programmato determinato ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 2 settembre 1999.
 
Sbocchi Professionali
Nella Facolta' di Medicina e Chirurgia si consegue !a laurea per 'tecnico di radiologia medica, per immagini a
radioterapia '.
I laureati 'tecnici di radiologia medica, per immagini e radioterapia' sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.
25, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico- diagnostica e dell'area tecnico- assistenziale che svolge, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di
metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita' tecnico- assistenziale, in attuazione di
quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti
con decreto del Ministro della sanita'.
In particolare, nell'ambito della professione sanitaria del tecnico di radiologia medica, per immagini a
radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della
sanita' 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di
loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di
radioprotezione previste dall'Unione Europea laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a
svolgere, in conformita' a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione
con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni
ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie tecniche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare noncha'©
gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del
lavoro nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono
l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e
terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro
competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo all'eliminazione di inconvenienti di modesta entita' e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della
qualita' secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie pubbliche o
private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto
e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
Nell'ambito della formazione della predetta figura professionale, le universita' devono assicurare un'adeguata
formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.
 
Prova Finale
La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
La prova finale consiste nella redazione di un elaborato di natura teorico - applicativa e nella dimostrazione di
abilita' pratiche; e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita': la Commissione per
la prova finale e' composta da non meno di n 7 e non piu' di' n 11 me'mbri, nominati dal Rettore su proposta del
Consiglio di Corso di laurea e comprende almeno n 2 me'mbri designati dal Collegio professionale provinciale.