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Tecniche Di Radiologia Medica, Per Immagini E Radioterapia (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Radiologia Medica)
Universita' Degli Studi Di Brescia
Facolta' Di Medicina E Chirurgia
Tecniche Di Radiologia Medica, Per Immagini E Radioterapia (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Radiologia Medica)
Obiettivi del corso
I laureati sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico- diagnostica che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, e a cui competono le attribuzioni previste dal D.M Ministero della sanita' 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea. Nell'ambito della formazione della predetta figura professionale, le universita' assicurano un'adeguata formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in eta' evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Conoscenze
Possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
L'ammissione al corso di laurea e' subordinato al superamento di apposite prove, ai sensi dell'art. 4 della Legge 264/99.
L'ammissione al corso di laurea e' subordinato al superamento di apposite prove, ai sensi dell'art. 4 della Legge 264/99.
Sbocchi Professionali
I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformita' a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonchi' gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entita' e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualita' secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
Prova Finale
La prova finale:
a) consiste nella redazione e discussione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata nei tempi e con le modalita' prescritte da apposito decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta delle strutture didattiche competenti, secondo le procedure previste dal Regolamento didattico di Facolta', e comprende almeno 2 membri designati dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale.
a) consiste nella redazione e discussione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata nei tempi e con le modalita' prescritte da apposito decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta delle strutture didattiche competenti, secondo le procedure previste dal Regolamento didattico di Facolta', e comprende almeno 2 membri designati dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale.
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