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Tecniche Di Laboratorio Biomedico (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Laboratorio Biomedico)
Universita' Degli Studi Di Brescia
Facolta' Di Medicina E Chirurgia
Tecniche Di Laboratorio Biomedico (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Laboratorio Biomedico)
Obiettivi del corso
I laureati sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico- diagnostica che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, e a cui competono le attribuzioni previste dal D.M Ministero della sanita' 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza, svolgono attivita' di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. I laureati in tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionale le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilita' operative di appartenenza; sono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano
Conoscenze
Possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
L'ammissione al corso di laurea e' subordinato al superamento di apposite prove, ai sensi dell'art. 4 della Legge 264/99.
L'ammissione al corso di laurea e' subordinato al superamento di apposite prove, ai sensi dell'art. 4 della Legge 264/99.
Sbocchi Professionali
svolgono la loro attivita' in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero- professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in eta' evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in eta' evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Prova Finale
La prova finale:
a) consiste nella redazione e discussione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata nei tempi e con le modalita' prescritte da apposito decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta delle strutture didattiche competenti, secondo le procedure previste dal Regolamento didattico di Facolta', e comprende almeno 2 membri designati dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale.
a) consiste nella redazione e discussione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata nei tempi e con le modalita' prescritte da apposito decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta delle strutture didattiche competenti, secondo le procedure previste dal Regolamento didattico di Facolta', e comprende almeno 2 membri designati dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale.
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