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Tecniche Di Radiologia Medica, Per Immagini E Radioterapia (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Radiologia Medica)
Universita' Degli Studi Di Bari
Facolta' Di Medicina E Chirurgia
Tecniche Di Radiologia Medica, Per Immagini E Radioterapia (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Radiologia Medica)
Obiettivi del corso
I laureati 'Tecnici Sanitari di Radiologia medica' sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico- diagnostica e dell'area tecnico- assistenziale che svolgono, con autonomia professionale le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita' tecnico- assistenziale in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanita'.
I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in eta' evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del ministero della sanita'.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attivita' formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico- disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorita' ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al piu' elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal Decreto del Ministero della Sanita' in corso di perfezionamento citato nelle premesse.
I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in eta' evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del ministero della sanita'.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attivita' formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico- disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorita' ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al piu' elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal Decreto del Ministero della Sanita' in corso di perfezionamento citato nelle premesse.
Conoscenze
Conoscenze previste annualmente dal D.M.
Sbocchi Professionali
Nell'ambito della professione sanitaria di Tecnico di Radiologia medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanita' 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni e integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall'Unione europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformita' a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983 n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonchi' gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla ekliminazione di inconvenienti di modesta entita' e attuando progarmmi di verifica e controllo a garanzia della qualita' secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero- professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Nell'ambito della formazione della predetta figura professionale, le Universita' assicurano una adeguata formazione in materia di protezione delle radiazioni ionizzanti.
Prova Finale
La prova finale consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche.
L'esame finale non puo' essere ripetuto piu' di una volta.
L'esame finale non puo' essere ripetuto piu' di una volta.
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