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Tecniche Di Radiologia Medica, Per Immagini E Radioterapia (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Radiologia Medica)
Universita' Degli Studi De L'aquila
 
Facolta' Di Medicina E Chirurgia
 
Tecniche Di Radiologia Medica, Per Immagini E Radioterapia (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Radiologia Medica)
 
Obiettivi del corso
1.I laureati Tecnici di radiologia medica, per immagini e radioterapia sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico- diagnostica e dell'area tecnico- assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita' tecnico- assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanita'.
2.I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in eta' evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanita'. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attivita' formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico- disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorita' ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al piu' elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
3.I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della sanita' in corso di perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare, nell'ambito della professione sanitaria del tecnico sanitario di laboratorio biomedico, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M Ministero della sanita' 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza, svolgono attivita' di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. I laureati in tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionale le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilita' operative di appartenenza; sono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano; svolgono la loro attivita' in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero- professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
 
Conoscenze
Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente e che siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. Sono consentiti i passaggi da un Corso di Laurea all'altro di Area Sanitaria, senza ripetere il concorso di ammissione dietro rilascio di nulla osta da parte del Consiglio di Struttura Didattica. Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun Corso di Laurea e' stabilito dalle competenti Autorita' in relazione alle strutture ed al personale docente disponibile. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso e' definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari). Il termine ultimo per l'iscrizione al 1 anno del CL in Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia e' fissato inderogabilmente al 1 ottobre. Tale termine comporta la immatricolazione dei vincitori, con possibilita' di slittamento delle graduatorie per gli idonei entro il 31 ottobre. Il termine ultimo per gli iscrizione agli anni successivi al 1 , del primo triennio, e' fissato inderogabilmente al 1 Ottobre.
L'organizzazione didattica del CL in Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia prevede che gli studenti ammessi al I anno di corso possiedano una adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti. Cio' premesso, tutti gli studenti che hanno superato l'esame di ammissione al I Anno del Corso di Laurea, rispondendo in modo corretto a meno della meta' delle domande riguardanti i singoli argomenti di Matematica, Fisica, Chimica e Biologia sono ammessi con un debito formativo, per una o piu' di una delle discipline in questione, che sono tenuti a sanare nel corso del I semestre/I anno. Allo scopo di consentire l'annullamento del debito formativo, il Consiglio di Corso istituisce attivita' didattiche propedeutiche che saranno svolte nell'arco del 1 semestre del primo anno di corso e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito. Tali attivita' didattiche propedeutiche saranno garantite da Professori di prima e di seconda fascia o da Ricercatori facenti parte del Corso di Laurea, sulla base di un ampliamento del loro impegno didattico e tutoriale. La verifica dei risultati conseguiti nelle attivita' didattiche propedeutiche avverra' al termine dei corsi di recupero.
 
Sbocchi Professionali
Nell'ambito della professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia, i laureati sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanita' 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformita' a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983 n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti ionizzanti, sia artificiali che naturali,di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare noncha'© gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetria; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entita' e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualita' secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Nell'ambito della formazione della predetta figura professionale, l'universita' assicura un'adeguata formazione in materia di protezione delle radiazioni ionizzanti.
 
Prova Finale
1)Lo studente ha la disponibilita' di 7 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea presso strutture universitarie cliniche o di base. Tale attivita' dello studente viene definita 'Internato di Laurea'. Lo studente che intenda svolgere l'Internato di Laurea in una determinata struttura deve presentare al Direttore della stessa una formale richiesta corredata del proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascuno di essi, elenco delle attivita' opzionali seguite, stages in laboratori o cliniche o qualsiasi altra attivita' compiuta ai fini della formazione). Il Direttore della struttura, sentiti i Docenti afferenti alla stessa e verificata la disponibilita' di posti, accoglie la richiesta ed affida ad un Tutore, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilita' del controllo e della certificazione delle attivita' svolte dallo studente stesso nella struttura.
2)Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere superato con esito positivo tutti gli esami previsti, compresi quelli relativi all'attivita' di tirocinio, e avere acquisito i rispettivi crediti. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento Didattico di Facolta' disciplina, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta di varia entita', il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso. Il Regolamento Didattico di Facolta' disciplina le modalita' della prova finale, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti e sulla prova finale.

Esame di Laurea
1.Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva di tutti i tirocini.
2.L'esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, e' organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale.
3.L'esame finale - sostenuto dinanzi ad una Commissione nominata dalla competente Autorita' accademica e composta a norma di legge - comprende:
-la discussione di un elaborato di natura teorico- applicativa;
-una prova di dimostrazione di abilita' pratiche.
4.L'esame finale non puo' essere ripetuto piu' di una volta.