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Dietistica (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Dietista)
Universita' Cattolica Del Sacro Cuore
Facolta' Di Medicina E Chirurgia
Dietistica (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Dietista)
Obiettivi del corso
Il laureato del corso di laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) che afferisce alla Classe n. 3: Professioni sanitarie tecniche, e' un operatore del settore sanitario che:
- ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, svolge, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita' tecnico- assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione della figura e del profilo professionale definito con decreto del Ministro della Sanita';
- deve raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al piu' elevato livello formativo previsto per il profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti;
- e' dotato di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in eta' evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico;
- deve saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Il tempo riservato allo studio personale, non puo' essere superiore al 30 % dell'impegno orario complessivo, con possibilita' di percentuali minori per singole attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- le modalita' di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attivita' formative;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi integrativi e da altre forme didattiche;
- l'elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari anni di corso e le possibili sotto unita' (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali insegnamenti sono affiancati da attivita' didattiche integrative;
- l'attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attivita' didattiche e formative.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Cio' potra' valere anche per le altre forme didattiche integrative per le quali potra' essere altresi' prevista l'idoneita'.
NOTA:
Per le altre attivita' formative lo studente e' tenuto ad acquisire 71 crediti nelle seguenti modalita':
- ulteriori conoscenze linguistiche, abilita' informatiche e relazionali, tirocini, radioprotezione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187), ecc. 9
- attivita' di tirocinio62
- ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, svolge, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita' tecnico- assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione della figura e del profilo professionale definito con decreto del Ministro della Sanita';
- deve raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al piu' elevato livello formativo previsto per il profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti;
- e' dotato di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in eta' evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico;
- deve saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Il tempo riservato allo studio personale, non puo' essere superiore al 30 % dell'impegno orario complessivo, con possibilita' di percentuali minori per singole attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- le modalita' di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attivita' formative;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi integrativi e da altre forme didattiche;
- l'elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari anni di corso e le possibili sotto unita' (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali insegnamenti sono affiancati da attivita' didattiche integrative;
- l'attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attivita' didattiche e formative.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Cio' potra' valere anche per le altre forme didattiche integrative per le quali potra' essere altresi' prevista l'idoneita'.
NOTA:
Per le altre attivita' formative lo studente e' tenuto ad acquisire 71 crediti nelle seguenti modalita':
- ulteriori conoscenze linguistiche, abilita' informatiche e relazionali, tirocini, radioprotezione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187), ecc. 9
- attivita' di tirocinio62
Conoscenze
Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di laurea, nel limite dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il Consiglio della struttura didattica competente approva, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneita' psico- fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.
Sbocchi Professionali
In particolare, i laureati in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanita' 14 settembre 1994, n. 744 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono competenti per tutte le attivita' finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. I laureati in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) organizzano e coordinano le attivita' specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collaborano con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; elaborano, formulano ed attuano le diete prescritte dal medico e ne controllano l'accettabilita' da parte del paziente; collaborano con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; studiano ed elaborano la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificano l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunita' di sani e di malati; svolgono attivita' didattico- educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettivita' e di gruppi di popolazione; svolgono la loro attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero- professionale.
Prova Finale
L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale:
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della Sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e della Sanita' che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.
Il titolo di laurea verra' rilasciato con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della Sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e della Sanita' che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.
Il titolo di laurea verra' rilasciato con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.
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