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Assistenza Sanitaria (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Assistente Sanitario)
Universita' Cattolica Del Sacro Cuore
Facolta' Di Medicina E Chirurgia
Assistenza Sanitaria (abilitante Alla Professione Sanitaria Di Assistente Sanitario)
Obiettivi del corso
Il laureato del corso di laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) che afferisce alla Classe n. 4: Professioni sanitarie della prevenzione, e' un operatore del settore sanitario che:
- ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 4, comma 1, svolge con autonomia tecnico- professionale attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria. Tali attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita' derivante dal profilo professionale;
- deve raggiungere le competenze previste dal profilo professionale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al piu' elevato livello formativo previsto per il profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti;
- e' dotato di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici dell'eta' evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza l'intervento preventivo e/o riabilitativo;
- deve saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Il tempo riservato allo studio personale, non puo' essere superiore al 30 % dell'impegno orario complessivo, con possibilita' di percentuali minori per singole attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- le modalita' di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attivita' formative;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi integrativi e da altre forme didattiche;
- l'elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari anni di corso e le possibili sotto unita' (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali insegnamenti sono affiancati da attivita' didattiche integrative;
- l'attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attivita' didattiche e formative.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Cio' potra' valere anche per le altre forme didattiche integrative per le quali potra' essere altresi' prevista l'idoneita'.
NOTA:
Per le altre attivita' formative lo studente e' tenuto ad acquisire 71 crediti nelle seguenti modalita':
- ulteriori conoscenze linguistiche, abilita' informatiche e relazionali, tirocini, radioprotezione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187), ecc. 9
- attivita' di tirocinio62
- ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 4, comma 1, svolge con autonomia tecnico- professionale attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria. Tali attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita' derivante dal profilo professionale;
- deve raggiungere le competenze previste dal profilo professionale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al piu' elevato livello formativo previsto per il profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti;
- e' dotato di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire la migliore comprensione dei piu' rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici dell'eta' evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza l'intervento preventivo e/o riabilitativo;
- deve saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Il tempo riservato allo studio personale, non puo' essere superiore al 30 % dell'impegno orario complessivo, con possibilita' di percentuali minori per singole attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- le modalita' di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attivita' formative;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi integrativi e da altre forme didattiche;
- l'elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari anni di corso e le possibili sotto unita' (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali insegnamenti sono affiancati da attivita' didattiche integrative;
- l'attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attivita' didattiche e formative.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Cio' potra' valere anche per le altre forme didattiche integrative per le quali potra' essere altresi' prevista l'idoneita'.
NOTA:
Per le altre attivita' formative lo studente e' tenuto ad acquisire 71 crediti nelle seguenti modalita':
- ulteriori conoscenze linguistiche, abilita' informatiche e relazionali, tirocini, radioprotezione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187), ecc. 9
- attivita' di tirocinio62
Conoscenze
Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di laurea, nel limite dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il Consiglio della struttura didattica competente approva, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneita' psico- fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.
Sbocchi Professionali
In particolare, i laureati in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanita' 17 gennaio 1997, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono addetti alla prevenzione, alla promozione ed all'educazione per la salute. L'attivita' dei laureati in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) e' rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettivita'. Essi individuano i bisogni di salute e le priorita' di intervento preventivo, educativo e di recupero; identificano i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio- culturali; individuano i fattori biologici e sociali di rischio e sono responsabili dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle loro competenze; progettano, programmano, attuano e valutano gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona; collaborano alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria; concorrono alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria; intervengono nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio- affettiva; attuano interventi specifici di sostegno alla famiglia, attivano risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipano ai programmi di terapia per la famiglia; sorvegliano, per quanto di loro competenza, le condizioni igienico- sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunita' assistite e controllano l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo; relazionano e verbalizzano alle autorita' competenti e propongono soluzioni operative; operano nell'ambito dei centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico; collaborano, per quanto di loro competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole; partecipano alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualita' delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti; concorrono alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute; partecipano alle attivita' organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti- obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale; svolgono le loro funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici; svolgono attivita' didattico- formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la loro competenza professionale; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro attivita' professionale in strutture, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero- professionale.
Prova Finale
L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale:
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della Sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e della Sanita' che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.
Il titolo di laurea verra' rilasciato con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;
b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
c) la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della Sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e della Sanita' che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.
Il titolo di laurea verra' rilasciato con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.
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